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27/11/2010
D.L. 12 novembre 2010, n. 187
Il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza” , entrato in vigore lo scorso 13 novembre è stato varato dal Governo per il perseguimento immediato di alcuni obbiettivi:
a) garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
b) adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
c) adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno.
Tra le disposizioni normative d’urgenza oggetto di nuova introduzione, viene in rilievo, in particolare, quanto contenuto al Capo IV del provvedimento legislativo in esame, contenente le “Disposizioni in materia di sicurezza urbana”.
La norma modificata
Il Capo IV, in particolare, risulta costituito da due sole disposizioni. La prima, costituita dall’art. 8, sotto la rubrica «Attuazione delle ordinanze dei sindaci», modifica l’art. 54 del T.U.E.LL. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); la seconda, oggetto del nostro esame, è costituita dall’art. 9 che interviene a modificare la legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), in particolare introducendo un nuovo comma quarto all’art. 20.
Il testo attuale dell’art. 20 disciplina l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità amministrativa o del giudice penale con la sentenza di condanna.
Il comma 3 della disposizione in particolare disciplina, rispettivamente, la possibilità per le autorità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e l’obbligo di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
In base al comma 4 è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, con il limite, previsto dal comma 5i cosa appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa e a condizione che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Il successivo art. 21 disciplina speciali casi di confisca di veicoli a motore o natanti; l’art. 22 disciplina il procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca.
La novità introdotta
L’art. 9, più specificamente, apporta una modifica all’art. 20, inserendo, dopo il comma 3, la seguente previsione: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa».
Il comma aggiuntivo introdotto dall’articolo in esame, quindi, delinea un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:
a) siano gravi o reiterate;
b) riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Come nell’ipotesi contemplata dagli attuali commi 4 e 5, la confisca opera anche in mancanza dell’ordinanza ingiunzione di pagamento (in particolare nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.
Con riferimento a tale esclusione, la Cassazione ha chiarito che il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione amministrativa non può considerarsi persona estranea alla stessa nelle ipotesi in cui sussista un suo obbligo solidale con quello dell'autore della violazione.
Il proprietario, pertanto, non resta assoggettato alla confisca obbligatoria solo se prova che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà (Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 1991, n. 4036, in Ced Cass. 471688; conf., Sez. I, 14 agosto 1992, n. 9588, in Ced Cass. 478557).
L’effetto della modifica normativa in esame, quindi, è quello di consentire, in caso di gravità o reiterazione dell’infrazione riferibile alla materia antinfortunistica, della tutela del lavoro o dell’igiene del lavoro (sanzionata amministrativamente), l’adozione del provvedimento di confisca obbligatoria, salva l’appartenenza della res a persona estranea la reato.
Per specificare il concetto di “reiterazione”, un utile parametro normativo di riferimento, tenuto conto della natura delle violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento ablativo, è costituito dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, com’è noto, nel dettare le “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, prevede la possibilità per gli organi di vigilanza di adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività' imprenditoriale interessata dalle violazioni anche “in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
La stessa norma specifica che si ha reiterazione “quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”.
Questo principio è stato, peraltro, mutuato direttamente dall’art. 8-bis, legge n. 689/1981. Nulla, invece, il legislatore specifica con riferimento al connotato della “gravità” che deve caratterizzare la violazione al fine dell’adozione della confisca. Il legislatore (v., anche, circolare Min. Lavoro 22 agosto 2007, prot. n. 10797), fornisce un’indicazione esauriente solo in merito al secondo requisito, lasciando quindi all’interprete e, in primo luogo, all’organo di vigilanza il compito di qualificare la “gravità” della violazione.
Il testo, attualmente in discussione parlamentare, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni. Allo stato, in base a quanto è possibile rilevare dai lavori parlamentari alla data del 23/11/2010, risultano presentate ben sei proposte emendative tendenti a temperare il rigore afflittivo che il testo, nella sua attuale formulazione, determinerebbe per i contravventori.
Limitando, infatti, l’attenzione alle violazioni alla disciplina antinfortunistica contemplate nel T.U. sulla sicurezza n. 81/2008, il provvedimento ablativo obbligatorio troverebbe applicazione potenzialmente per tutte quelle ipotesi nelle quali il legislatore prevede oggi l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni non costituenti reato (ad es., con riferimento al datore di lavoro/dirigente, l’art. 55, lettere da f) ad l); con riferimento al medico competente, l’art. 58, lettere d) ed e); con riferimento ai lavoratori, l’art. 59, lett. b); infine, con riferimento ai soggetti indicati all’art. 60, comma 1, lett. b) e comma 2).
00:04 Scritto da: illlota in d lgs 81 | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | Tag: d.l. 12 novembre 2010, n. 187 | OKNOtizie |
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