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24/11/2010

CONFISCA obbligatoria in caso di violazioni in materia di tutela igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010, il Decreto Legge n. 12 novembre 2010 , n. 187 contenente misure urgenti in materia di sicurezza. Il provvedimento ha un notevole impatto sulle procedure ispettive e sanzionatorie legate alla sicurezza del lavoro poichè introduce l’istituto della CONFISCA obbligatoria in caso di violazioni in materia di tutela igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.


In particolare, l’articolo 9 del D.L 187/10, contiene le modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689  in materia di confisca: all’articolo 20 della legge 689/81, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.


Per comprendere esattamente la rilevanza dell’introduzione dell’istituto della confisca per le violazioni in materia di sicurezza del lavoro è necessario sapere che:  la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni di chi ha commesso un reato (o illecito amministrativo), quali conseguenza o causa dell’illecito.

13:31 Scritto da: illlota in d lgs 81 | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | Tag: sicurezza lavoro | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |  Stampa

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