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31/01/2010

''grande preoccupazione anche per il rischio che comporta di cancellare gran parte dei processi sulla sicurezza sul lavoro

L'approvazione in Senato del disegno di legge sul processo breve desta ''grande preoccupazione anche per il rischio che comporta di cancellare gran parte dei processi sulla sicurezza sul lavoro''. A lanciare l'allarme e' il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani.

''Il provvedimento rischia di costituire un duro colpo contro l'efficienza della giustizia in Italia - dice Epifani - con la cancellazione, di fatto, di un alto numero di processi fra i quali quelli a carico dei datori di lavoro che, per aver evaso le norme sulla protezione della salute e della vita dei lavoratori, sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo. In casi come questo le norme approvate sono addirittura peggiorative del testo precedente che, almeno, escludeva tutti i processi in corso per reati concernenti l'ambiente di lavoro''. Fra i processi a rischio estinzione ci sono quelli contro le ecomafie e contro imprenditori senza scrupoli che hanno commesso reati a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini e, fra l'altro, processi che hanno sollevato grande allarme sociale ed economico con grande risonanza internazionale,come quello per la vicenda della Cirio .

''Invece di intervenire con importanti risorse finanziarie per fornire nuovi organici e mezzi tecnici ,e garantire cosi' il diritto di tutti i cittadini ad una giustizia giusta ed efficiente, il governo e la sua maggioranza, nei fatti - prosegue Epifani -, varano un' amnistia perpetua e mascherata che cancella un numero molto grande di processi e cancella il diritto delle vittime dei reati a vedersi riconosciuto comunque, in una sentenza di un giudice, il danno subito.

Poiche' l'imputato e la vittima non sono uguali davanti alla legge, diventa legittimo il sospetto sulla costituzionalita' di un simile provvedimento di legge''.

Infine, conclude Epifani, ''questo disegno di legge comporta la cancellazione di processi per reati economici anche se collegati ad attivita' della criminalita' organizzata o a corruzione di pubblici amministratori e annulla di fatto, nelle attuali condizioni della giustizia, il controllo della legalita' e la possibilita' di colpire i cosiddetti colletti bianchi''.

com-sen/sam/ss

ASCA.it

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Marittimi e amianto

Nell'ambito del Coordinamento Danni da Lavoro e di una riunione tenutasi qualche mese fa avente per oggetto lo stato dell'arte sull'amianto, abbiamo chiesto all'avvocato Barbara Storace di fornirci un contributo scritto rispetto alla sua lunga esperienza maturata in ambito di applicazione della normativa amianto per i marittimi. Nell'allegarvi la nota vogliamo sottolineare che, oltre a trovare utili precisazioni sul diritto all'accesso delle prestazioni previdenziali, vi sono contenuti altrettanto utili orientamenti per il riconoscimento dell'esposizione.

In particolare risulta quantomai interessante la lettura del punto “B” (il punto sul merito) da cui risulta generalmente accertato il superamento del limite di 0,1 ff/cm3 sia per il personale di macchina sia per quello addetto ai bunkeraggi (trasporto e trasbordo di combustibili pesanti impiegati nella propulsione dei natanti, una sorta di distributori galleggianti per le navi); mentre il riconoscimento dell'esposizione qualificata non è affatto scontata per tutti gli altri ruoli di coperta.

Occorre dire che i riconoscimenti, per effetto anche e soprattutto dell'inerzia dell'IPSEMA, sono sottoposti nella maggioranza dei casi ai giudici competenti e che l'iter amministrativo risulta del tutto impraticabile anche se recentemente, con provvedimento del 14 luglio 2009, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha previsto che siano le DPL a rilasciare il curriculum lavorativo “sostituendosi al datore di lavoro” (vedere nostra nota in merito).

Nel fare nostre le conclusioni dell'avvocato Storace, che pubblicamente ringraziamo per il contributo, vi invitiamo a volere considerare i casi dei marittimi, ancora in attesa di definizione da parte dell'IPSEMA per riconoscimento di esposizione all'amianto, alla luce dell'esperienza acquisita che porta ad affermare “. . .che possano essere sostenute in giudizio le domande di tutti i marittimi con eccezione del personale di coperta per il quale non sia dimostrabile un continuativo coinvolgimento in attività manutentive o di carico e scarico che comportino la manipolazione di componenti a matrice asbestosa".

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30/01/2010

La tutela la sicurezza dei lavoratori non deve riguardare solo sforzi "eccezionali"

La tutela la sicurezza dei lavoratori non deve riguardare solo sforzi "eccezionali" o attività che esulano da quanto previsto dal contratto, ma anche gli infortuni provocati durante lo svolgimento di mansioni "tipiche". Anche là dove la patologia - o la morte - si sono manifestate a giorni di distanza. Nuova "stretta" in materia di sicurezza da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27831 del 30 dicembre 2009, relativa a un caso avente per oggetto il decesso di un lavoratore verificato dopo entro le 24 ore dalla fine del proprio turno lavorativo.

In questo caso - è stato l'orientamento dei giudici - non può essere escluso il nesso causale tra lo sforzo legato alla prestazione lavorativa e l'evento che ha causato la morte. L'interessato era, infatti, adibito a un'attività che richiedeva un intenso dispendio energetico e il suo decesso è stato, quindi, ritenuto riconducibile ad un infortunio lavorativo a tutti gli effetti. Tutto ciò - secondo la Cassazione - rende, in definitiva, legittimo da parte degli eredi formulare una richiesta di pagamento di rendita indiretta a carico dell'INAIL.

"Costituisce insegnamento di questa Suprema Corte che la causa violenta richiesta dall'art.2 del DPR n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio - che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore - è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto", recita la sentenza, "purché lo sforzo stesso, ancorché non  straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo  ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa,  una  lesione".

"La  predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico  (o le situazioni di stress  emotivo ed  ambientale)  e  l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale  di  cui  all'art.41  cp, che trova  applicazione nella  materia degli infortuni sul  lavoro", aggiunge, inoltre, la Cassazione,  "dovendosi riconoscere un ruolo di  concausa anche ad  una  minima accelerazione  di  una  pregressa  malattia  e  ben  potendo, anzi preesistenti  fattori  patologici  rendere  più  gravose e  rischiose  per  il  lavoratore  attività in genere  non  comportanti  conseguenze negative,  provocando la  brusca rottura del  preesistente,  precario equilibrio  organico,  con  conseguenze invalidanti".

29/01/2010

Caso Strammiello: la Cassazione riconosce ai Sindacati facoltà di costituirsi Parte Civile per gli infortuni sul lavoro

Il 18 Gennaio la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dagli imputanti del caso Strammiello, operaio morto nel 2000 mentre manovrava una gru in un cantiere dell’ENEL della Spezia. Respingendo i ricorsi, la sentenza diviene così definitiva, compresa la parte relativa al risarcimento in favore dei Sindacati costituiti parte civile.

Il fatto più significativo è che, per la prima volta, la Cassazione ha riconosciuto esplicitamente la facoltà delle Organizzazioni Sindacali di costituirsi Parte Civile in procedimenti relativi alla violazione della normativa antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche se il lavoratore infortunato non è iscritto al Sindacato stesso.

Gianni Carassale, responsabile sicurezza della Segreteria della Camera del Lavoro della Spezia: “E’ una svolta storica, che ha fatto scuola anche per altri procedimenti, come quello Thyssenkrupp. La quota di risarcimento ai sindacati è impiegata per corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza. Da sottolineare che, con l'introduzione del processo breve voluto dal Governo, un procedimento come questo, e molti altri aperti sulla sicurezza sul lavoro e le morti bianche, non sarebbe potuto arrivare a compimento.”

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28/01/2010

due operai impegnati in un'opera di bonifica di un deposito di gpl

Non avevano utilizzato le maschere protettive i due operai impegnati in un'opera di bonifica di un deposito di gpl in disuso presso la periferia di Sale, morti ieri a causa di una improvvisa fuoriuscita di gas. L'apparecchiatura di sicurezza è stata trovata sul furgone delle vittime - messo sotto sequestro dai carabinieri insieme a tutta l'area dell'incidente - nel corso del nuovo sopralluogo fatto oggi dai tecnici dello Spresal, dell'Arpa e dei vigili del fuoco.

Bruno Montixi, 41 anni, e Ruddi Cariolato, di 46, dipendenti della Tecnogas di Fidenza, azienda specializzata nella bonifica di distributori di carburanti, erano arrivati a Sale ieri mattina e avevano ripreso il loro lavoro nel primo pomeriggio, dopo la pausa pranzo. Scesi in una sorta di deposito sotterraneo, composto da una stanzetta con i gruppi valvolari e la cisterna del gas, hanno aperto una delle valvole e, all'improvviso, sono stati investiti da un forte getto che ne ha provocato la morte per asfissia. Nessuno ha sentito nulla. A scoprire i cadaveri è stato, nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, l'ex gestore dell'impianto, interpellato dal titolare della Tecnogas, poiché non riusciva a mettersi in contatto con i due tecnici attraverso il telefonino. La magistratura ha già aperto un'inchiesta sul caso e domani verrà eseguita l'autopsia sui corpi delle vittime.

I dipedenti della Tecnogas di Fidenza oggi hanno scioperato per rivedere le disposizioni di sicurezza sui cantieri e come gesto di vicinanza ai famigliari dei loro colleghi. "Basta morti sul lavoro", dice il segretario generale della Fiom di Parma, Sergio Bellavita, annunciando che il sindacato si costituirà parte civile. "Chiediamo che la magistratura accerti sino in fondo tutte le responsabilità su quanto è accaduto".

Nota su criteri Valutazione rischi e misure di prevenzione – protezione

           Nota su criteri Valutazione rischi e misure di prevenzione – protezione

 Con questa nota vogliamo puntualizzare 2 aspetti fondamentali, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in riferimento al grado di valutazione dei rischi:

  • i criteri di riferimento per effettuare la Valutazione ( la stima) dei rischi secondo i parametri della Probabilità che si verifichi un evento ( infortunio o danno per la salute) e della Gravità del danno che ne deriva per i lavoratori e le lavoratrici esposti

  • i criteri d’azione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. I criteri di riferimento per effettuare la Valutazione dei rischi

Le normative di riferimento, sia italiane che europee (UNI- EN), forniscono solo dei riferimenti generali rispetto ai parametri (probabilità e gravità del danno) per effettuare la valutazione ( stima) dei rischi sul lavoro; sulla base di queste indicazioni sono state elaborate, da vari soggetti, matrici di rischio (sulla base dell'incrocio del fattore Probabilità e Gravità del danno) più o meno articolate.

Nessuna, quindi, di queste matrici del rischio corrisponde ad una normativa specifica.

Come Fiom nazionale facciamo riferimento ad una matrice del rischio ( inserita nel manuale Rls) che viene utilizzata nelle Linee guida Inail e corrisponde ai criteri definiti sia nella norma UNI EN 1050-7 che nella norma UNI EN 292/1/1991 ( Par. 3.8).

La formula per il calcolo dell’indice di rischio è la seguente:

R (Rischio) = P (Probabilità) x G (gravità del danno per la salute)

I criteri per definire i valori del fattore P (probabilità) sono i seguenti:

  • Altamente probabile = 4: esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno per i lavoratori; si sono già verificati casi di danni per la stessa violazione in azienda

  • Probabile= 3: esiste una correlazione non diretta violazione-danno; è noto qualche episodio in cui alla violazione rilevata ha fatto seguito il danno

  • Poco Probabile= 2: la violazione può provocare un danno solo in circostanze poco probabili di eventi; sono noti solo rarissimi episodi simili già verificatisi

  • Improbabile= 1: la violazione rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; non sono noti episodi già verificatisi

I criteri per definire i valori del fattore G (gravità del danno) sono i seguenti:

  • Gravissimo= 4; se dal danno deriva: una malattia certamente inguaribile; la perdita o la mutilazione di un senso, di un arto; la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare; grave difficoltà della favella; la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; l’aborto della persona offesa; la morte

  • Grave= 3; se dal danno deriva:una malattia che mette in pericolo la vita del lavoratore - lavoratrice o lo rende “inabile” per oltre 40 giorni; un indebolimento permanente di un senso o di un organo; la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto

  • Medio= 2; se dal danno deriva: un evento con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta

  • Lieve= 1; se dal danno deriva: un evento traumatico che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell’arco della giornata

Dopo aver individuato i valori dei due fattori (probabilità e gravità del danno) che corrispondono alla situazione lavorativa che vogliamo analizzare, è possibile ottenere, con il prodotto P*G, sia l'indice numerico finale di valutazione del rischio che le indicazioni sui tempi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

R (Rischio) = P (Probabilità) x G (gravità del danno)

I criteri per calcolare l’indice di rischio e definire i tempi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono i seguenti:

  • se R. maggiore di 8: gravissimo (azioni correttive indilazionabili)

  • se R risulta tra 4 e 8: grave (azioni correttive da programmare con urgenza)

  • se R. tra 1 e 3; medio (azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine)

  • se R. minore di 1; lieve (azioni migliorative da valutare in fase di programmazione)

2. I criteri d’azione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve individuare ed attuare le

misure di prevenzione e protezione.

Su questo aspetto il Dlgs 81/08 definisce chiaramente in diversi articoli ( art. 15-18-74-168-182 ecc) l’obbligo per il datore di lavoro di adottare il seguente schema d’azione:

  1. Eliminare i rischi alla fonte (es. R. chimico: sostituire un prodotto pericoloso con uno non pericoloso)

Solo se non è tecnicamente possibile passare all’azione 2

  1. Adottare misure di protezione collettiva; sia strutturali che organizzative

(es. R. chimico: installare sistema d’aspirazione; ridurre il tempo d’esposizione dei lavoratori)

Solo se, dopo aver attuato quanto previsto ai punti 1-2, rimane del rischio residuo

  1. Fornire ai lavoratori – lavoratrici i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati rispetto ai rischi.

La conoscenza di questo schema d'azione per eliminare i rischi è fondamentale per evitare, come spesso succede nelle aziende, che le misure di prevenzione protezione si riducano alla consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; i DPI rappresentano, invece, l'ultimo rimedio da adottare nel caso non sia tecnicamente e assolutamente possibile attuare misure di protezione alla fonte o di tipo collettivo (vedi punti 1-2).

fonte fiom

27/01/2010

al di là delle regole legittime della fiction

Un prodotto che - al di là delle regole legittime della fiction - non rappresenta in modo esatto la realtà degli infortuni sul mondo del lavoro. Il presidente/commissario straordinario dell'INAIL, Marco Fabio Sartori, esprime la perplessità dell'Istituto nei confronti de "Gli ultimi del Paradiso", la miniserie andata in onda domenica e lunedì scorsi su Rai Uno con Massimo Ghini. La storia di Mario - autotrasportatore che vive l'incidente, il coma e tutte le implicazioni che seguono all'incidente del suo amico Vittorio - infatti, secondo Sartori, "è una esagerazione che non rende merito a tutti i Parlamenti che in questi 40 anni si sono occupati di welfare sociale in Italia".

"Anche se è una fiction, e va presa come tale, non dà una rappresentazione del mondo del lavoro positiva", ha aggiunto il presidente dell'INAIL, intervistato a Roma dai giornalisti a margine della mostra "Produciamo sicurezza. Esperienze per bambini intorno a un tema da grandi", promossa dall'Istituto, insieme a Confindustria. "Non è vero, infatti, che in caso di incidente il lavoratore sarebbe lasciato allo sbando", così come non corrisponde a realtà "il fatto che l'imprenditore non subirebbe conseguenze".

Sartori ha elencato, così, la procedura che l'Istituto attiva immediatamente dopo il verificarsi di un infortunio: dall'indagine al trattamento dell'incidente - anche in caso di lavoratore in nero, con la relativa chiamata in causa dell'imprenditore inadempiente - dalla rendita al rimborso fino alla riabilitazione e al reinserimento. "C'è, insomma, una totale presa in carico del lavoratore", è la valutazione conclusiva di Sartori. "Se, invece, fosse tutto vero quanto narrato nella fiction, l'INAIL dovrebbe chiudere domani mattina. Così, insomma, passa un messaggio davvero troppo negativo".

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Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

La Regione Lombardia ha pubblicato il Decreto 14521 del 29 dicembre 2009 circa le Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
 
In particolare viene spiegato quando va redatto tale documento e le modalità per prepararlo. Vengono inoltre trattati gli aspetti riguardanti la stipula di appalti in campo edile.

Indice:

1. Termini e definizioni
2. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di lavoro
2.1 Campo d’applicazione e responsabilità relativamente all’affidamento di servizi, forniture e lavori
2.1.1 Valutazione del rischio da interferenza
2.1.2 Modalità operative
2.1.3 Compiti, funzioni e responsabilità
2.2 Appalto di lavori che comportano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
2.2.1 Campo di applicazione
2.2.2 Modalità operative
2.2.3. Compiti, funzioni e responsabilità
2.3 Contratti di somministrazione di lavoro
2.3.1 Campo di applicazione
2.3.2 Modalità operative
2.3.3. Compiti, funzioni e responsabilità
2.4 Appalto in concessione

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o d’opera;
- ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro e lavori;
- ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro;
- ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o d’opera

26/01/2010

nasce a Milano l'Osservatorio sulla sicurezza del lavoro

Un Osservatorio che, per la prima volta, riunisce giudici, tecnici, medici, imprenditori e lavoratori per studiare e analizzare i problemi interpretativi, applicativi e operativi in materia di sicurezza dopo la recente riforma introdotta in materia dal nuovo Testo unico (d.lgs 106/09, di modifica del d.lgs 81/08). La struttura è nata a Milano per iniziativa della direzione regionale di INAIL Lombardia, del Tribunale di Milano e del Comitato paritetico territoriale (Cpt) di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

A motivare la promozione dell'Osservatorio le diversità di interpretazione che, nell'applicazione delle nuove norme, spesso rischiano di creare confusione - o addirittura contraddizione - tra gli operatori e i magistrati. Per questo motivo, tra le attività programmate dall'Osl ci saranno iniziative di formazione destinate ad approfondire tematiche "controverse" quali la sicurezza in edilizia, le malattie da amianto, il ruolo dell'INAIL, dei sindacati e delle vittime nei processi, la sicurezza degli uffici pubblici, la responsabilità delle imprese per gli infortuni.

"La pluralità dei soggetti che in Italia sono chiamati a occuparsi del tema della sicurezza e, più in generale, del lavoro pone spesso un problema di coordinamento, coerenza, efficienza e uniformità di comportamenti e interpretazioni che gli addetti ai lavori sentono come prioritario", ha commentato Francesco Barela, direttore regionale INAIL Lombardia. "Bisogna, poi, considerare che questa materia ha una natura piuttosto complessa poiché coinvolge discipline giuridiche, tecniche, tecnologiche, scientifiche e anche mediche, ponendo agli addetti ai lavori seri problemi di interpretazione e applicazione".

L'Osservatorio, così, si occuperà anche di elaborare e raccogliere le migliori esperienze applicative da portare all'attenzione dei datori di lavoro, delle imprese, dei responsabili della sicurezza, dei magistrati, dei lavoratori, delle parti sociali e degli enti. Inoltre, raccoglierà ed esaminerà le decisioni del Tribunale di Milano e di altri Tribunali e Corti d'Italia, nonché le principali sentenze della Cassazione, coinvolgendo su ciascun tema le varie categorie interessate.

(s/m Lombardia)

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25/01/2010

Glossario Privacy 196 Dps Dati sensibile trattamenti

GLOSSARIO Privacy

A

Autorizzazione


Un provvedimento adottato dal Garante con cui il titolare del trattamento (ente, azienda, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati "sensibili" o giudiziari, ovvero a trasferire dati personali all'estero.

In tema di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato sette autorizzazioni generali che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.


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C

Comunicazione

Mettere uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato) a conoscenza di dati personali (v. diffusione), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

Consenso

La libera manifestazione della volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, sul quale è stato preventivamente informato da chi gestisce i dati (v. titolare ). È sufficiente che il consenso sia “documentato” in forma scritta (ossia, annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati “sensibili”; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato (ad es., con la sua sottoscrizione).


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D

Dato personale

Qualsiasi informazione che riguardi persone, società, enti, associazioni identificati o che possano essere identificati anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo.

Sono dati personali: nome e cognome o denominazione; indirizzo o sede; codice fiscale; ma anche una foto, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale o vocale. La persona può essere infatti identificata anche attraverso altre informazioni (ad es., associando la registrazione della voce di una persona alla sua immagine, oppure alle circostanze in cui la registrazione è stata effettuata: luogo, ora, situazione).

Dato sensibile

Un dato personale che, per la sua delicatezza, richiede particolari cautele: sono dati sensibili quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Dato giudiziario

I dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).

Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato.

Per una elencazione completa dei dati definiti giudiziari si veda la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e) del Codice.

Diffusione

Divulgare dati personali al pubblico o ad un numero indeterminato di soggetti (ad es., è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina web).

Diritti dell'interessato

Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'interessato (art. 7) una serie di diritti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

1. il diritto di avere informazioni generali sui trattamenti di dati svolti nel nostro Paese (attraverso la consultazione gratuita per via telematica del registro dei trattamenti);

2. il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento), ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e la loro comunicazione e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento, in questo caso il titolare può chiedere il pagamento di una somma (“contributo spese”) se non detiene dati dell'interessato;

3. il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge (ad es., perché non è stato chiesto il consenso); tali diritti possono essere esercitati anche quando non ci sono più motivi validi per conservare i dati;

4. il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti;

5.  il diritto, nei casi indicati nelle lettere c) e d), di ottenere anche un'attestazione da parte del titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati, a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

6. il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati;

7. il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per scopi di informazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato.



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G

Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge n. 675 del 31 dicembre 1996, oggi confluita nel Codice).

L'istituzione di analoghe autorità è prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione Europea (direttiva comunitaria 95/46/CE).

Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali ed il rispetto della dignità della persona. Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio, 121. Alle sue dipendenze è posto un Ufficio con un organico di cento unità.

Il Garante esamina i reclami e le segnalazioni dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e vieta, anche d'ufficio, i trattamenti illeciti o non corretti. Compie ispezioni, commina sanzioni amministrative ed emette pareri nei casi previsti dal Codice. Segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.


--------------------------------------------------------------------------------

I

Incaricato (del trattamento)

Il dipendente o il collaboratore che per conto della struttura del titolare elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal responsabile, se designato).

Informativa

Le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire ad ogni interessato, verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l'interessato stesso, oppure presso terzi: quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; se l'interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i diritti riconosciuti all'interessato; chi sono il titolare e il responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.).

Interessato

La persona, la ditta, l'associazione, l'ente ecc. cui si riferiscono i dati personali (quindi, se un trattamento riguarda, ad es., l'indirizzo, il codice fiscale ecc. di Mario Rossi o della Spa XYW, Mario Rossi e la Spa XYW sono rispettivamente gli "interessati").


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M

Misure di sicurezza

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, dispositivi elettronici o programmi informatici utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.

Nel Codice sono fissati una serie di misure, criteri e procedure (ad es., codice identificativo, password per l'accesso ai dati, programmi antivirus, istruzioni per il salvataggio periodico dei dati) che i titolari devono adottare a seconda che il trattamento sia effettuato con elaboratori o manualmente (archivi e documenti cartacei).

Per i dati sensibili e giudiziari sono previste ulteriori misure che si aggiungono alle precedenti, come il documento programmatico per la sicurezza (dps), da redigere ogni anno, e le misure a protezione dei dati da accessi abusivi anche attraverso sistemi di firewall.


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N

Notificazione

La notificazione è una comunicazione che il titolare del trattamento deve effettuare una tantum utilizzando un apposito modulo da inviare per via telematica e con sottoscrizione digitale al Garante (per la procedura consultare il sito dell'Autorità), in cui vengono descritte le principali caratteristiche del trattamento (categorie dei dati trattati, finalità del trattamento, luogo ove avviene il trattamento, soggetti, in Italia o all'estero, ai quali i dati sono eventualmente comunicati, misure di sicurezza adottate).

Deve essere effettuata prima di dare inizio al trattamento, e non va ripetuta se non si modificano le caratteristiche del trattamento (quindi, se per esempio cambiano le finalità del trattamento o cambia la ragione sociale del titolare, la notificazione deve essere nuovamente presentata al Garante).

Tutte le notificazioni sono conservate in un "registro dei trattamenti" accessibile al pubblico gratuitamente per via telematica. Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad es., per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice).

Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute. Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del Codice).


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P

Privacy

È un termine inglese che evoca significati a volte mutevoli, accostabile ai concetti di "riservatezza", "privatezza". Ad esempio, oggi la privacy non significa soltanto diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria sfera privata, ma anche il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Il diritto alla privacy e, in particolare, alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.


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R

Responsabile (del trattamento)

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo cui il titolare affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.

La designazione del responsabile è facoltativa (art. 29 del Codice).


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T

Titolare del trattamento

La persona, ditta, ente, associazione, ecc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di sicurezza).

D: Chi è il titolare?
Nei casi in cui il trattamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per titolare va intesa l'entità nel suo complesso e non l'individuo o l'organo che l'amministra o la rappresenta (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante pro-tempore, direttore generale ecc.). I casi in cui il trattamento può essere imputabile ad un individuo riguardano semmai liberi professionisti o ditte individuali.

Trattamento (di dati personali)

Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali.

La definizione del Codice è molto ampia, perché comprende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati. Ciascuna di tali operazioni è una forma di trattamento di dati.

21:37 Scritto da illlota (Webmaster) | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | Tag: glossario privacy, 196 | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |  Stampa